Empietà
L'empietà (greco ασέβεια, asebeia)[1] è, nella concezione generale, la trascuratezza del culto della religione dominante nel luogo ed in un dato momento storico, ovverosia della totalità della pratica religiosa esteriore; indipendentemente dalle sue sacre scritture, dalla sua teologia o mitologia, o dalla fede personale dei suoi credenti.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]L'empietà si distingue, in quanto atto passivo, dall'eresia che implica invece l'attiva opposizione al dogma religioso. Nonostante l'evidente differenza, storicamente, i reati di eresia o empietà sono stati sostanzialmente perseguiti e condannati utilizzando gli stessi criteri, sottostante l'obbligo di osservare il dogma religioso, fedelmente e assolutamente.
Personaggi accusati di empietà o eresia
[modifica | modifica wikitesto]- Alcibiade, ucciso dai nemici persiani.
- Alessandro Marchetti (matematico)
- Anassagora, il quale sostenne che il Sole e la Luna erano rispettivamente una massa incandescente e un globo roccioso, anziché delle divinità.
- Aristarco di Samo
- Aristotele, accusato di essere favorevole agli invasori macedoni. Finì i propri giorni a Calcide, in Eubea.
- Aspasia di Mileto
- Giordano Bruno, bruciato vivo in Campo de' Fiori a Roma nel 1600.
- Galileo Galilei, che fu costretto ad abiurare le sue tesi e scoperte scientifiche, rivelatesi poi vere.
- Giovanni Valentino Gentile
- Fidia
- Ipazia, in quanto accusata di praticare arti magiche dai cristiani
- Protagora
- Socrate, che morì per avvelenamento di cicuta nel 399 a.C.
Nelle teocrazie moderne
[modifica | modifica wikitesto]Nella società moderna non può esistere un reato di empietà visto il pluralismo religioso e visto il rapporto singolo e soggettivo che ogni individuo ha con la propria religione.
Al di fuori di questo ambito, i regimi teocratici continuano a perseguitare la diversità religiosa, ovvero parificano all'empietà comportamenti ostili allo Stato secolare.
Islam politico
[modifica | modifica wikitesto]Un versetto del Corano, nella sura al-Māʾida 5:33, noto come "il versetto della ḥirāba" (āyat al-ḥirāba), specifica la punizione per «coloro che muovono guerra contro Dio e il Suo Messaggero e si adoperano per diffondere corruzione sulla terra».
In Arabia saudita questo sintagma è utilizzato come categoria giuridica che comprende la rapina a mano armata (tradizionalmente intesa come rapina aggravata o furto grave, a differenza del furto, che ha una diversa punizione), lo stupro e il terrorismo[2]
Sebbene il versetto indichi le punizioni per chi muove guerra contro Dio e il Suo Messaggero, esso non include la parola ḥirāba, né il suo significato, né gli «elementi costitutivi del reato, le modalità del crimine e le condizioni».[3]
La forma nominale verbale (cioè ḥirāba) è frequentemente utilizzata nei testi classici e moderni di giurisprudenza islamica, ma né la parola ḥirāba né il verbo radice ḥaraba compaiono nel Corano.
In Iran il medesimo concetto è espresso dalla fattispecie del Moharebeh. In ambedue i casi, il reato di “rivolta contro Dio” non ha un oggetto empiricamente verificabile, dipende da interpretazioni teologiche ed è, quindi, intrinsecamente indeterminato. Questa indeterminatezza contrasta con il principio moderno di legalità (“nullum crimen sine lege certa”)[4] ed apre la porta a uso politico del diritto penale[5].
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Il termine compare per la prima volta in Teognide: "onora e temi gli dèi, Cirno, perché è questo che impedisce all'uomo di dire e fare empietà." (1179-1182). Vedere A. Momigliano, Empietà ed eresia nel mondo antico, p. 443.
- ↑ Ḥirābah significa pirateria o guerra illegittima. Deriva dalla radice trilittera ḥrb, che significa “diventare arrabbiato e infuriato”. Il sostantivo ḥarb (حَرْب, plurale ḥurūb حُروب) significa “guerra” o “guerre”: v. Crane, Robert D., “Hirabah versus Jihad”, IFRI.org (Islamic Research Foundation International, Inc., 2006)
- ↑ Hameedullah Muhammad e Khalil Ruslan, THE CRIME OF ḤIRĀBAH: APPROACH, JUSTIFICATION AND SIGNIFICANCE, in Jurnal Syariah, vol. 28, n. 3, 2020, pp. 383–416, DOI:10.22452/js.vol28no3.3. URL consultato l'8 aprile 2026.
- ↑ Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1990.
- ↑ «Nei tribunali iraniani si condannano a morte giovanissimi con l’accusa di essere “guerrieri contro Dio”. Nemici di uno Stato teocratico che si considera diretta espressione della legge divina e che non esita ad irrogare la pena capitale - con imputazioni gravissime e processi farsa – a quanti hanno preso parte alle manifestazioni contro il regime»: Forche gemelle in Iran e in Israele?, Questione Giustizia, 02/04/2026.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Arnaldo Momigliano, Empietà ed eresia nel mondo antico, "Rivista storica italiana", 83, 1971, pp. 771-791 (ristampato in: A. Momigliano, Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Vol. 1, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp. 437-458.
Voci correlate
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